I Giudici cantonali hanno dapprima preso atto della dichiarazione dell'Ufficio di non aver intimato alcuna comminatoria ai sensi dell'art. 324 n. 5 CP e di non aver alcuna intenzione di inviarla e hanno dichiarato i rimedi privi d'oggetto su questo punto. Per il resto hanno sottolineato l'inadempienza del legislatore federale e hanno rilevato che, per quanto concerne le misure conservative ai sensi dell'art. 39 CL, il legislatore ticinese ha previsto misure cautelari del diritto di procedura civile, motivo per cui il ricorso all'autorità di vigilanza è inammissibile, poiché non concerne l'attività degli Uffici fondata sulla LEF.