dopo una decisione definitiva su tale opposizione, in analogia alla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in materia di sequestro. Con sentenza 23 dicembre 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha congiunto le due procedure ricorsuali e ha dichiarato irricevibili i rimedi. I Giudici cantonali hanno dapprima preso atto della dichiarazione dell'Ufficio di non aver intimato alcuna comminatoria ai sensi dell'art. 324 n. 5 CP e di non aver alcuna intenzione di inviarla e hanno dichiarato i rimedi privi d'oggetto su questo punto.