Il 4 dicembre 2000 la Banca X.________ S.A. ha chiesto, con due ricorsi, all'autorità di vigilanza di annullare l'ordine di informazione impartito dall'Ufficio il 24 novembre 2000 e formulato con la comminatoria di cui all'art. 234 n. 5 CP e di constatare che l'obbligo di informazione concernente l'esito del pignoramento provvisorio scaturisce solo dopo lo spirare del termine di opposizione ex art. 36 CL, risp. dopo una decisione definitiva su tale opposizione, in analogia alla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in materia di sequestro.