{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-14-2001_2001-02-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=25.02.2001&to_date=16.03.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=224&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-02-2001-7B-14-2001&number_of_ranks=262", "Checksum": "c7f387efe9c27432694570beb56b936c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.14/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 28.02.2001 7B.14/2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 28.02.2001 7B.14/2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 28.02.2001 7B.14/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:52:13", "Checksum": "d945869da03ed57652b147f287bbd547", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 28.02.2001 7B.14/2001\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n\na) La sentenza impugnata, dopo aver rilevato che il legislatore federale non ha disciplinato la questione inerente all'emanazione dei provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 CL, indica che, in questo ambito, nel diritto svizzero vi sono quattro tipi di provvedimenti assicurativi possibili: il sequestro, il pignoramento provvisorio, l'inventario cautelativo dell'art. 162 LEF (misure simili ma non coincidenti con quelle previste dalla LEF) e le misure cautelari del diritto di procedura civile cantonale.\nSempre secondo l'autorità di vigilanza, il legislatore ticinese ha scelto la quarta possibilità. Infatti l'art. 513b CPC ticinese prevede che il Pretore del domicilio del convenuto o del luogo di esecuzione è competente per adottare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 39 CL secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC ticinese.\nb) La ricorrente ritiene invece che l'autorità di vigilanza è competente a statuire sull'operato dell'Ufficio di esecuzione, che ha agito quale organo esecutivo in applicazione della LEF. Inoltre, se effettivamente il legislatore ticinese avesse scelto di concretizzare i provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 CL mediante misure cautelari del diritto processuale cantonale, il Pretore avrebbe dovuto procedere in base alle norme del diritto processuale cantonale e non avrebbe potuto incaricare un organo preminentemente esecutivo, quale un Ufficio di esecuzione.\nc) Nella fattispecie l'autorità di vigilanza misconosce che il Pretore ha espressamente ordinato un pignoramento provvisorio e non una misura cautelare prevista dal diritto processuale cantonale. Non occorre pertanto pronunciarsi sulla questione - controversa - riguardante l'ammissibilità di misure provvisionali cantonali per garantire pretese pecuniarie nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Lugano (\nDTF 126 III 438 consid. 5 con riferimenti).\nÈ dall'altro canto esatto che sussiste pure una controversia sul quesito di sapere in che modo debbano essere ordinati i provvedimenti conservativi previsti dall'\nart. 39 CL, mentre è pacifico che nessuno degli istituti previsti dalla LEF può essere ripreso senza adattamenti (\nDTF 126 III 438 consid. 4 con numerosi riferimenti dottrinali).\nTuttavia, tali modifiche - indispensabili per ossequiare il diritto convenzionale - non trasformano un sequestro, un pignoramento provvisorio o un inventario cautelativo ai sensi dell'art. 162 LEF in una misura cautelare del diritto cantonale.\nOra, in presenza di un pignoramento provvisorio ordinato dal giudice quale provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 39 CL, la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguirlo è assimilabile a quella che gli compete nell' ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF (consid. 1 della sentenza inedita 10 novembre 2000 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti in re X.).\nAnche in tale ambito l'Ufficio deve eseguire un provvedimento conservativo ordinato dal giudice e applicare per analogia le norme in materia di pignoramento (\nart. 275 LEF). L'Ufficiale non può riesaminare le condizioni di merito da cui dipende l'emanazione del decreto di sequestro, ma ciò non significa che egli sia un semplice ausiliario dell'autorità che ha pronunciato il sequestro: la giurisprudenza gli accorda la facoltà di applicare autonomamente determinate norme della LEF e rifiutare l'esecuzione del decreto qualora, ad esempio, i beni colpiti dal sequestro non appartengono manifestamente al debitore sequestrato o sono impignorabili (\nDTF 118 III 7 consid. 4; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, n. 2, 3 e 8 all'\nart. 275 LEF). È pure pacifico che gli atti di esecuzione di un sequestro possono essere impugnati con un ricorso all'autorità di vigilanza (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 5 all'\nart. 275 LEF). Ne segue che, per quanto concerne la fattispecie in esame, può essere interposto un ricorso all'autorità di vigilanza in merito all'operato degli organi di esecuzione per quanto concerne le questioni di diritto esecutivo disciplinate esclusivamente dalla LEF. Fra queste si annovera anche il quesito fondato l'applicazione dell'\nart. 91 cpv. 4 LEF concernente il momento in cui sorge l'obbligo di informazione della banca, terza detentrice dei beni pignorati (\nDTF 125 III 391).\n4.- Da quanto precede segue che il ricorso si rivela fondato, la sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa ritornata all'autorità di vigilanza affinché - qualora i pignoramenti provvisori non siano nel frattempo decaduti - esamini nel merito i ricorsi sottopostile dalla qui ricorrente ed emani una nuova decisione. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca.\nPer questi motivi\nla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\npronuncia :\n1. Le procedure di ricorso 7B.14/2001 e 7B.15/2001 sono congiunte.\n2. I ricorsi sono accolti, la sentenza impugnata annullata e gli atti ritornati all'autorità di vigilanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.\n3. Comunicazione alle parti, risp. ai loro patrocinatori, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nLosanna, 28 febbraio 2001 MDE\nIn nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\ndel TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:\nLa Presidente,\nIl Cancelliere,"}