{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-14-2001_2001-02-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=25.02.2001&to_date=16.03.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=224&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-02-2001-7B-14-2001&number_of_ranks=262", "Checksum": "c7f387efe9c27432694570beb56b936c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.14/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 28.02.2001 7B.14/2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 28.02.2001 7B.14/2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 28.02.2001 7B.14/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:52:13", "Checksum": "d945869da03ed57652b147f287bbd547", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 28.02.2001 7B.14/2001\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n[AZA 0/2]\n7B.14/2001\n7B.15/2001\nCAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI\n****************************************\n28 febbraio 2001\nComposizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, Merkli e Meyer.\nCancelliere: Piatti.\n________\nVisti i ricorsi dell'8 gennaio 2001 presentati dalla Banca X.________ S.A., Zurigo, patrocinata dall'avv. Gianluca Generali, studio legale Felder Riva Soldati, Lugano, contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente alla Y.________ Company, Toronto (Canada), e alla J.________ Inc. , Windsor (Canada), patrocinate dall' avv. Franco Brusa, Lugano, e che vede come parti interessate la K.________ S.A., Lugano, rappresentata dal suo amministratore unico, e l'avv. A.________, Lugano, in materia di avvisi di pignoramento;\nRitenuto in fatto :\nA.- Il 23 novembre 2000 il Pretore del distretto di Lugano, ad istanza della Y.________ Company e della J.________ Inc. , ha riconosciuto e dichiarato esecutive limitatamente a fr. 5'000'000.-- due sentenze inglesi pronunciate nei confronti della K.________ S.A. e dell'avv.\nA.________. Il Pretore ha nel contempo ordinato quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 della Convenzione di Lugano (CL) il pignoramento provvisorio di tutti i beni mobili e immobili dei debitori, in particolare tutti gli averi bancari presso quattro istituti di credito di Lugano, tra cui la Banca X.________ S.A. Egli ha altresì fissato le modalità d'esecuzione di tali pignoramenti provvisori, indicando che gli\nart. 91-105 LEF sono applicabili per analogia, dichiarando inapplicabili gli art. 56 segg. , 90, 106-111 e 113-115 LEF e stabilendo le condizioni di decadimento della misura conservativa.\nCon due avvisi di pignoramento del 24 novembre 2000, non comunicati ai debitori, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha provveduto ai pignoramenti provvisori degli asseriti crediti della K.________ S.A. e dell'avv.\nA.________ nei confronti della Banca X.________ S.A., allestendo i relativi verbali di pignoramento provvisori, quale misura conservativa ex art. 39 CL. La banca ha preso atto dei provvedimenti.\nB.- Il 4 dicembre 2000 la Banca X.________ S.A. ha chiesto, con due ricorsi, all'autorità di vigilanza di annullare l'ordine di informazione impartito dall'Ufficio il 24 novembre 2000 e formulato con la comminatoria di cui all'art. 234 n. 5 CP e di constatare che l'obbligo di informazione concernente l'esito del pignoramento provvisorio scaturisce solo dopo lo spirare del termine di opposizione ex art. 36 CL, risp. dopo una decisione definitiva su tale opposizione, in analogia alla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in materia di sequestro. Con sentenza 23 dicembre 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha congiunto le due procedure ricorsuali e ha dichiarato irricevibili i rimedi. I Giudici cantonali hanno dapprima preso atto della dichiarazione dell'Ufficio di non aver intimato alcuna comminatoria ai sensi dell'art. 324 n. 5 CP e di non aver alcuna intenzione di inviarla e hanno dichiarato i rimedi privi d'oggetto su questo punto. Per il resto hanno sottolineato l'inadempienza del legislatore federale e hanno rilevato che, per quanto concerne le misure conservative ai sensi dell'art. 39 CL, il legislatore ticinese ha previsto misure cautelari del diritto di procedura civile, motivo per cui il ricorso all'autorità di vigilanza è inammissibile, poiché non concerne l'attività degli Uffici fondata sulla LEF.\nC.- Con ricorsi 8 gennaio 2001 la Banca X.________ S.A. è insorta al Tribunale federale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della predetta sentenza e il rinvio degli incartamenti all'autorità di vigilanza affinché decida nel merito i rimedi precedentemente inoltrati. In via subordinata chiede che l'autorità di vigilanza accerti la competenza dell'Ufficio di esecuzione. Il 18 gennaio 2001 la Presidente della Camera adita ha conferito effetto sospensivo in via supercautelare ai ricorsi unicamente per quanto concerne l'obbligo di informazione della ricorrente. Con risposte 30 gennaio 2001 la Y.________ Company e J.________ Inc. propongono la reiezione sia delle domande di effetto sospensivo che dei ricorsi.\nConsiderando in diritto :\n1.- I ricorsi, di tenore praticamente identico, sono diretti contro un'unica decisione dell'autorità di vigilanza e sollevano la medesima problematica giuridica.\nSi giustifica pertanto congiungere le due procedure ricorsuali ed emanare un'unica sentenza.\n2.- Nell'ambito della giurisprudenza in materia di sequestro il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che una banca quale terza - eventualmente - detentrice dei beni è abilitata a salvaguardare i diritti che la legge le accorda (\nDTF 80 III 122 consid. 2, 103 III 36 consid. 1, 112 III 1 consid. 1d). Non vi è motivo per non applicare tale giurisprudenza anche nell'ambito di un pignoramento, tenuto segnatamente conto del fatto che l'esecuzione di un sequestro si effettua in base alle norme sul pignoramento (\nart. 275 LEF). Il ricorso, tempestivo, è pertanto ammissibile.\n3.- L'art. 39 CL prevede che in pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti."}