Essi hanno pure considerato tardive le censure relative all'elenco oneri, poiché questo era stato depositato nel luglio 1995. Infine, l'autorità di vigilanza ha reputato premature le contestazioni riguardanti gli interessi maturati fino al 2002 sulle tassazioni comunali e cantonali, poiché esse potranno, se necessario, essere proposte in sede di contestazione dello stato di ripartizione.