4. Il ricorrente aveva pure postulato l'assistenza giudiziaria. Considerato che la procedura di ricorso innanzi alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti è gratuita (art. 20a cpv. 1 LEF) e che il ricorrente afferma di non avere i mezzi finanziari per pagare un legale, ma di non essere in grado di difendersi convenientemente, la domanda può unicamente essere intesa come una richiesta di gratuito patrocinio. In virtù dell' art. 152 cpv. 1 e 2 OG, se occorre, il Tribunale federale può far assistere da un avvocato, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole.