1. Con sentenza 2 giugno 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso di A.A.________ contro un avviso d'incanto notificatogli nell'ambito delle esecuzioni contro di lui promosse. L'autorità di vigilanza ha rilevato che B.A.________, il quale afferma congiuntamente al figlio A.A.________ di essere il proprietario della vettura pignorata da realizzare all'incanto, non ha inoltrato, entro il termine di 20 giorni assegnatogli dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, l'azione di accertamento del suo preteso diritto. Essa ne ha quindi concluso che, in virtù dell'art. 107 cpv.