6. Non entra infine nemmeno in linea di conto la postulata restituzione del termine per presentare l'opposizione: già dal tenore dell'art. 33 cpv. 4 LEF invocato dalla ricorrente risulta infatti in modo palese che tale norma non concerne il Tribunale federale. 7. Da quanto precede discende che il ricorso risulta inammissibile. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.