A mente dell'autorità di vigilanza non è pertanto possibile escludere che l'opposizione sia stata scritta sull'esemplare del debitore dopo la notifica e non vi sarebbe inoltre spazio per il principio "in dubio pro debitore", che viene applicato quando si tratta invece di interpretare dichiarazioni fatte dall'escusso. L'autorità cantonale ha infine pure respinto l'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione, ritenendo che la notifica del precetto sia avvenuta correttamente.