Su entrambi gli esemplari del precetto manca inoltre la firma dell'agente notificatore che certifica la conformità dell'opposizione e che permette di prevenire contestazioni attinenti al momento in cui l'opposizione è stata fatta. A mente dell'autorità di vigilanza non è pertanto possibile escludere che l'opposizione sia stata scritta sull'esemplare del debitore dopo la notifica e non vi sarebbe inoltre spazio per il principio "in dubio pro debitore", che viene applicato quando si tratta invece di interpretare dichiarazioni fatte dall'escusso.