che una conversione del rimedio in esame in un ricorso di diritto pubblico, sola via di ricorso aperta per contestare innanzi al Tribunale federale una pronuncia di fallimento, appare già esclusa in ragione dell'inadempimento delle esigenze di motivazione previste per un tale rimedio dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG; che con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca; che questa sentenza non preclude tuttavia alla ricorrente la possibilità di inoltrare un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza cantonale; che non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: