che pertanto, nonostante la menzione dell'art. 94 OG nell'ambito della richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo, non possono sussistere dubbi sull'intenzione di proporre al Tribunale federale un ricorso fondato sull'art. 19 LEF, norma di legge del resto espressamente invocata dalla ricorrente con riferimento alla tempestività del rimedio; che in virtù dell'art. 19 cpv. 1 LEF solo la decisione dell'autorità superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla sua notifica per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento; che giusta l'art. 17 cpv.