che l'art. 78 OG disciplina le modalità di deposito (presso l'autorità cantonale di vigilanza) di un ricorso a norma dell'art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale; che pertanto, nonostante la menzione dell'art. 94 OG nell'ambito della richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo, non possono sussistere dubbi sull'intenzione di proporre al Tribunale federale un ricorso fondato sull'art. 19 LEF, norma di legge del resto espressamente invocata dalla ricorrente con riferimento alla tempestività del rimedio; che in virtù dell'art. 19 cpv.