Non inoltrando alcun documento atto a provare la sua attuale situazione finanziaria, l'escusso non ha manifestamente reso verosimile la propria indigenza, motivo per cui la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio dev'essere respinta. Giova aggiungere che al difensore professionista del debitore tale esigenza doveva essere nota, atteso che già l'autorità di vigilanza cantonale aveva respinto la richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria in tale sede per l'assenza di documenti idonei a dimostrare l'asserita indigenza. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: