Ora, in virtù dell' art. 152 cpv. 1 e 2 OG, se occorre, il Tribunale federale può far assistere da un avvocato, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole. Al richiedente incombe però di illustrare e, nella misura del possibile, documentare la propria indigenza. Se egli non soddisfa tale incombenza, la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere respinta ( DTF 125 IV 161 consid. 4a pag. 164).