la decisione di tale Ufficio può essere impugnata innanzi alla sua autorità di vigilanza (DTF 66 III 57 consid. 1, 77 III 140 pag. 142, 81 III 153 consid. 2 pag. 158 in fine, 93 III 67 consid. 1 pag. 70, 93 III 72 consid. 1 pag. 75). Tale compito non può essere delegato al giudice della rivendicazione. Ne segue che nemmeno dei dubbi sulla validità della procedura di convalida del sequestro possono giustificare l'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 106 segg. LEF. A titolo del tutto abbondanziale si può del resto rilevare che tale circostanza pare essere nota anche al debitore: