1 n. 2 CC. Per i creditori al beneficio di una siffatta misura, l'esecuzione continua senza che i diritti acquisiti posteriormente da un terzo possano loro essere opposti ( DTF 42 III 242 consid. 1, sentenza 7B.186/2001 consid. 4c). L'annotazione esclude nei loro confronti la buona fede del terzo che acquista diritti reali sul fondo (cfr. art. 970 cpv. 3 CC; Adrian Staehelin, Probleme aus dem Grenzbereich zwischen Privat- und Zwangsvollstreckungsrecht, Basilea e Stoccarda 1968, pag. 60 in alto; Bénédict Foëx, Commento basilese, n. 39 ad art. 96 LEF).