Sempre a mente dell'autorità di vigilanza, il rimedio inoltrato dal debitore - che sostiene la decadenza dei sequestri - non può essere considerato abusivo, poiché sussisterebbero effettivamente delle incertezze concernenti l'efficacia della procedura di convalida dei sequestri. Essa indica segnatamente di non comprendere il motivo che ha indotto il creditore procedente ad avviare una nuova ulteriore esecuzione, se già quella che ha portato al pignoramento fosse effettivamente stata idonea a convalidare i sequestri all'origine della restrizione della facoltà di disporre. Anche l'osservanza del termine di 10 giorni dell'art. 279 cpv.