Ritiene che a tale principio può unicamente essere derogato nei casi di manifesto abuso di diritto. A titolo di esempio cita il caso in cui l'escusso chiede all'Ufficio di iniziare la procedura di rivendicazione, senza però contestare il diritto dei creditori di far realizzare l'oggetto pignorato, al mero scopo di ritardare la procedura. Sempre a mente dell'autorità di vigilanza, il rimedio inoltrato dal debitore - che sostiene la decadenza dei sequestri - non può essere considerato abusivo, poiché sussisterebbero effettivamente delle incertezze concernenti l'efficacia della procedura di convalida dei sequestri.