{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2004-08-31", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-125-2004_2004-08-31.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=26&from_date=28.08.2004&to_date=16.09.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=254&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F31-08-2004-7B-125-2004&number_of_ranks=304", "Checksum": "05a62e2d933c014113e20af4851f0761"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.125/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 31.08.2004 7B.125/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 31.08.2004 7B.125/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 31.08.2004 7B.125/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:46:51", "Checksum": "69098340efc8dc09e9e2f450c2b56886", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 31.08.2004 7B.125/2004\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n5.\n5.1 Un sequestro, che viene eseguito applicando per analogia gli\nart. 91 a 109 LEF (\nart. 275 LEF), ha per il debitore i medesimi effetti di un pignoramento. Al debitore è vietato, sotto minaccia di pena, di disporre dei beni sequestrati senza il consenso dell'Ufficiale e le sue disposizioni non sono valide nei confronti dei creditori procedenti (\nDTF 113 III 34 consid. 1a pag. 36). Al fine di tutelare quest'ultimi, la LEF prevede all'art. 101, quale misura conservativa (\nDTF 97 III 18 consid. 2c), l'annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'\nart. 960 cpv. 1 n. 2 CC. Per i creditori al beneficio di una siffatta misura, l'esecuzione continua senza che i diritti acquisiti posteriormente da un terzo possano loro essere opposti (\nDTF 42 III 242 consid. 1, sentenza 7B.186/2001 consid. 4c). L'annotazione esclude nei loro confronti la buona fede del terzo che acquista diritti reali sul fondo (cfr.\nart. 970 cpv. 3 CC; Adrian Staehelin, Probleme aus dem Grenzbereich zwischen Privat- und Zwangsvollstreckungsrecht, Basilea e Stoccarda 1968, pag. 60 in alto; Bénédict Foëx, Commento basilese, n. 39 ad\nart. 96 LEF).\nIn concreto è pacifico che i fondi in questione sono stati acquistati dopo l'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre. Tale circostanza, come appena visto, priva l'acquirente della possibilità di invocare nei confronti dei creditori procedenti la sua buona fede. L'autorità di vigilanza nega però anche in siffatti casi la facoltà dell'Ufficiale di rifiutare di iniziare una procedura di rivendicazione. A torto. In linea di principio anche il terzo che sostiene di aver acquistato in buona fede un bene pignorato o sequestrato dopo il pignoramento può chiedere l'avvio di una procedura di rivendicazione in cui, se del caso, il giudice dovrà statuire sulla sua buona fede. Tuttavia, al fine di evitare macchinazioni a danno dei creditori, il Tribunale federale ha già stabilito che tale principio non è assoluto e ha deciso che non deve cominciare una procedura di rivendicazione l'Ufficiale che - senza dover procedere ad un'inchiesta lunga e minuziosa - ha l'assoluta convinzione che il terzo era a conoscenza, già prima dell'acquisto del bene pignorato, della misura esecutiva (DTF 54 III 229). Ora, non vi è motivo di trattare un fatto (la conoscenza del pignoramento), che esclude di primo acchito la buona fede dell'acquirente, in modo diverso da un'altra circostanza (l'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre), che esclude in ugual modo la buona fede dell'acquirente. Per quanto concerne la fattispecie in esame si può pertanto interlocutoriamente ritenere che l'Ufficiale, il quale pignora - ad istanza del creditore sequestrante - fondi in precedenza sequestrati, non deve aprire una procedura di rivendicazione per il semplice motivo che il debitore afferma di aver ceduto, dopo il sequestro, i fondi gravati dalla restrizione della facoltà di disporre. Del resto, l'accertamento dell'annotazione a registro fondiario di siffatta misura conservativa non necessita di alcuna laboriosa inchiesta da parte dell'Ufficiale.\n5.2 Rimane da esaminare se, come invece reputato dall'autorità di vigilanza, si giustifica iniziare una procedura di rivendicazione nel caso in cui possano sussistere delle incertezze per quanto attiene all'efficacia della procedura di convalida del sequestro. Ora, all'Ufficio di esecuzione che ha eseguito il sequestro compete di vegliare sulla sua convalida rispettivamente di dichiarare caduco il sequestro; la decisione di tale Ufficio può essere impugnata innanzi alla sua autorità di vigilanza (DTF 66 III 57 consid. 1, 77 III 140 pag. 142, 81 III 153 consid. 2 pag. 158 in fine, 93 III 67 consid. 1 pag. 70, 93 III 72 consid. 1 pag. 75). Tale compito non può essere delegato al giudice della rivendicazione. Ne segue che nemmeno dei dubbi sulla validità della procedura di convalida del sequestro possono giustificare l'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 106 segg. LEF. A titolo del tutto abbondanziale si può del resto rilevare che tale circostanza pare essere nota anche al debitore: come risulta infatti dalla fattispecie posta a fondamento di una sentenza emanata dal Tribunale federale il 16 aprile 2003 (cause 7B.39/2003 e 7B.41/2003) in seguito a un ricorso inoltrato dallo stesso debitore, quest'ultimo aveva chiesto agli uffici di esecuzione di Lachen ed Altendorf di levare le restrizioni della facoltà di disporre e i sequestri, perché quest'ultimi sarebbero divenuti caduchi.\n5.3 Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnata annullata laddove accoglie il ricorso del debitore ed annulla il provvedimento con cui l'Ufficiale si era rifiutato di dare avvio alla procedura di rivendicazione.\n"}