Ne segue che il ricorso deve pure essere respinto su questo punto. Si rileva infine che in queste circostanze non è nemmeno ravvisabile il preteso abuso di diritto. 6.- Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.