Tale cessione, confermata dalla resistente nelle osservazioni al ricorso con la precisazione che la stessa è posteriore alla richiesta del doppio turno d'asta, non ha per conseguenza la decadenza dell'esecuzione, poiché il cessionario subentra al cedente nella procedura esecutiva ( DTF 91 III 7 pag. 10). Ora, nemmeno la ricorrente sostiene che la cedente avesse già operato la cessione dei propri crediti quando ha formulato la domanda concernente un doppio turno d'asta. Ne segue che il ricorso deve pure essere respinto su questo punto.