DTF 56 III 215 consid. 2; Gilliéron, op. cit. , n. 19 all' art. 142 LEF). Infine, anche il fatto che la creditrice procedente abbia ceduto ad un altro istituto di credito le cartelle ipotecarie che gravano il fondo è ininfluente ai fini del presente giudizio. Tale cessione, confermata dalla resistente nelle osservazioni al ricorso con la precisazione che la stessa è posteriore alla richiesta del doppio turno d'asta, non ha per conseguenza la decadenza dell'esecuzione, poiché il cessionario subentra al cedente nella procedura esecutiva ( DTF 91 III 7 pag. 10).