È d'altro canto pure evidente che la presente decisione non pregiudica in alcun modo gli effetti della sentenza concernente l'azione di contestazione dell'elenco oneri. La ricorrente pare pure misconoscere che l'unico modo per stabilire se nell'ambito della concreta esecuzione un creditore pignoratizio anteriore è pregiudicato da una servitù creata successivamente senza il di lui consenso è appunto quella di effettuare un doppio turno d'asta e che la chiara lettera della legge non permette di derogarvi con una valutazione preliminare e teorica.