Occorre innanzi tutto ricordare che l'autorità di vigilanza si è unicamente pronunciata sulla legittimità della domanda con cui la Banca X.________ S.A. ha, quale creditrice al beneficio di pegni immobiliari, chiesto il doppio turno d'asta e della successiva comunicazione, da parte dell'ufficio, alla qui ricorrente. In virtù del chiaro testo di legge, non è pertanto ravvisabile come la richiesta della banca, intervenuta dopo il deposito dell' elenco oneri, possa essere considerata prematura. È d'altro canto pure evidente che la presente decisione non pregiudica in alcun modo gli effetti della sentenza concernente l'azione di contestazione dell'elenco oneri.