Un siffatto svantaggio non esiste nella concreta procedura esecutiva, poiché il diritto di superficie ha aumentato il valore del fondo, visto il canone generato dallo stesso. Inoltre, la procedura è prematura poiché è pendente un'azione di contestazione dell' elenco oneri, azione idonea a chiarire se può aver luogo una procedura con un doppio turno d'asta. Infine, la ricorrente rileva che la creditrice procedente ha ceduto i titoli che gravano il fondo, motivo per cui essa non ha più alcun interesse nella procedura esecutiva in questione, che dovrebbe decadere per mancanza di legittimazione della creditrice pignoratizia.