Ne segue che la censura si rivela inammissibile. 5.- a) Infine, secondo la ricorrente, la facoltà concessa al creditore pignoratizio di mettere all'incanto un immobile con la procedura del doppio turno d'asta sussiste unicamente quando l'esistenza di un onere reale poziore a quello del creditore procedente costituisce uno svantaggio per il fondo gravato. Un siffatto svantaggio non esiste nella concreta procedura esecutiva, poiché il diritto di superficie ha aumentato il valore del fondo, visto il canone generato dallo stesso.