In realtà essa pare dolersi di un'apprezzamento arbitrario delle prove. Ora, le violazioni di diritti costituzionali non possono essere fatte valere in un ricorso ai sensi dell' art. 19 LEF, ma devono essere proposte in un ricorso di diritto pubblico ( DTF 120 III 114 consid. 3a). Ne segue che la censura si rivela inammissibile. 5.- a) Infine, secondo la ricorrente, la facoltà concessa al creditore pignoratizio di mettere all'incanto un immobile con la procedura del doppio turno d'asta sussiste unicamente quando l'esistenza di un onere reale poziore a quello del creditore procedente costituisce uno svantaggio per il fondo gravato.