b) L' art. 8 CC regola l'onere della prova e pertanto le conseguenze dell'assenza di prove. Tale norma concede alla parte a cui incombe l'onere della prova il diritto all'assunzione delle prove dai lei regolarmente offerte su fatti rilevanti. Essa non disciplina però il loro apprezzamento ( DTF 114 II 289 consid. 2). Nella fattispecie la ricorrente non indica alcuna prova che essa avrebbe concretamente offerto e la cui assunzione sarebbe stata rifiutata dall'autorità di vigilanza. In realtà essa pare dolersi di un'apprezzamento arbitrario delle prove.