Già per questo motivo la censura, che tende all'allestimento di un elenco oneri diverso dalle iscrizioni del registro fondiario o dalle pretese insinuate, dev'essere respinta. Si può del resto rilevare che al momento il diritto di superficie di cui è titolare la ricorrente sussiste e che pertanto la questione di un'indennità per la riversione dello stesso e un'ipoteca legale in sua garanzia è del tutto ipotetica. In realtà, la ricorrente desidera garantirsi la sussistenza di una siffatta indennità nell'eventualità di una cancellazione del diritto di superficie in seguito ad un incanto con un doppio turno d'asta ai sensi dell'art. 142 LEF.