Secondo l' art. 779d CC il proprietario del fondo deve al superficiario un'equa indennità per le costruzioni devolute (cpv. 1); se l'indennità non è pagata né garantita, il superficiario può esigere che in vece del diritto di superficie cancellato, un'ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell'indennità dovuta (cpv. 2). In concreto la ricorrente non sostiene che l'elenco oneri non sia conforme agli estratti del registro fondiario agli atti o alle insinuazioni effettuate. Già per questo motivo la censura, che tende all'allestimento di un elenco oneri diverso dalle iscrizioni del registro fondiario o dalle pretese insinuate, dev'essere respinta.