Con sentenza 20 aprile 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha congiunto le due procedure e ha respinto entrambi i rimedi. L'autorità di vigilanza ha rilevato che l'iscrizione nell' elenco oneri del diritto di superficie è conforme a quella risultante dal registro fondiario e che l'Ufficio non poteva effettuare le modifiche chieste dal beneficiario di tale diritto. Per il resto ha indicato che le cartelle ipotecarie detenute dalla creditrice procedente risultano essere state iscritte anteriormente al diritto di superficie, motivo per cui la richiesta di procedere al doppio turno d'asta ègiustificata.