{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-124-2001_2001-06-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=05.06.2001&to_date=24.06.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=79&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-06-2001-7B-124-2001&number_of_ranks=243", "Checksum": "9ad870c620dd26d2be306cabbc4b2c23"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.124/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 18.06.2001 7B.124/2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.06.2001 7B.124/2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.06.2001 7B.124/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:33:13", "Checksum": "d675ae773222fb2d7fb781c4279d4fea", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.06.2001 7B.124/2001\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n\nIn concreto la ricorrente non sostiene che l'elenco oneri non sia conforme agli estratti del registro fondiario agli atti o alle insinuazioni effettuate. Già per questo motivo la censura, che tende all'allestimento di un elenco oneri diverso dalle iscrizioni del registro fondiario o dalle pretese insinuate, dev'essere respinta. Si può del resto rilevare che al momento il diritto di superficie di cui è titolare la ricorrente sussiste e che pertanto la questione di un'indennità per la riversione dello stesso e un'ipoteca legale in sua garanzia è del tutto ipotetica. In realtà, la ricorrente desidera garantirsi la sussistenza di una siffatta indennità nell'eventualità di una cancellazione del diritto di superficie in seguito ad un incanto con un doppio turno d'asta ai sensi dell'art. 142 LEF. Tale questione si porrà però unicamente dopo la realizzazione del fondo gravato e a condizione che lo stesso venga aggiudicato senza il diritto di superficie. Essa non sarà tuttavia di competenza degli organi di esecuzione, ma del giudice civile ordinario. Si può pertanto dare atto alla ricorrente che difficilmente essa potrebbe ottenere il risultato desiderato con un azione di contestazione dell'elenco oneri, ma ciò, come visto, non significa che l'Ufficiale abbia violato il diritto federale nell'allestimento dell'elenco oneri.\n3.- a) La ricorrente lamenta poi, per diverse ragioni, un diniego di giustizia formale: innanzi tutto rimprovera all'autorità cantonale di non aver speso una parola, come invece impostole dall'art. 29 Cost. , sulle contestazioni sollevate nel gravame concernenti il fatto che in concreto i vantaggi e gli svantaggi inerenti al doppio turno d'asta devono essere esaminati prima di giungere all'incanto.\nb) La via del ricorso ai sensi dell'\nart. 19 cpv. 1 LEF non è aperta per dolersi di una violazione dei diritti costituzionali dei cittadini. A tal fine resta riservato il ricorso di diritto pubblico (\nDTF 124 III 205 consid. 3b).\nTuttavia anche la LEF, all'art. 20a cpv. 2 n. 4, prevede che l'autorità di vigilanza cantonale deve motivare la propria decisione e la violazione di tale norma può essere fatta valere con un ricorso alla Camera delle esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale. La citata norma non impone però, parimenti all'obbligo di motivazione dedotto dal diritto di essere sentito (\nart. 29 cpv. 2 Cost.), all' autorità di esplicitamente confrontarsi con ogni argomentazione fattuale o giuridica: essa può limitarsi alle questioni rilevanti per la propria decisione. È infatti sufficiente che il destinatario della decisione possa comprenderne la portata ed impugnarla con cognizione di causa (\nDTF 126 I 97 consid. 2b, 122 IV 8 consid. 2c, 119 Ia 264 consid. 4d; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 105 all'\nart. 20a LEF; Spühler, Die Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in: AJP 1996, pag. 1345 segg. , pag. 1347).\nIn concreto la sentenza impugnata indica le norme che regolano i presupposti per poter chiedere la messa all'incanto di beni mediante un doppio turno d'asta e la sussunzione della fattispecie. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di motivazione dell'autorità di vigilanza.\n4.- a) La ricorrente afferma poi che l'autorità cantonale è incorsa in un diniego formale di giustizia perché le è stato negato, in violazione dell'art. 8 CC, il diritto alla prova ed è stato commesso un manifesto arbitrio nell'accertamento dei fatti fondamentali alla base dell'impugnativa.\nb) L'\nart. 8 CC regola l'onere della prova e pertanto le conseguenze dell'assenza di prove. Tale norma concede alla parte a cui incombe l'onere della prova il diritto all'assunzione delle prove dai lei regolarmente offerte su fatti rilevanti. Essa non disciplina però il loro apprezzamento (\nDTF 114 II 289 consid. 2).\nNella fattispecie la ricorrente non indica alcuna prova che essa avrebbe concretamente offerto e la cui assunzione sarebbe stata rifiutata dall'autorità di vigilanza.\nIn realtà essa pare dolersi di un'apprezzamento arbitrario delle prove. Ora, le violazioni di diritti costituzionali non possono essere fatte valere in un ricorso ai sensi dell'\nart. 19 LEF, ma devono essere proposte in un ricorso di diritto pubblico (\nDTF 120 III 114 consid. 3a).\nNe segue che la censura si rivela inammissibile.\n5.- a) Infine, secondo la ricorrente, la facoltà concessa al creditore pignoratizio di mettere all'incanto un immobile con la procedura del doppio turno d'asta sussiste unicamente quando l'esistenza di un onere reale poziore a quello del creditore procedente costituisce uno svantaggio per il fondo gravato. Un siffatto svantaggio non esiste nella concreta procedura esecutiva, poiché il diritto di superficie ha aumentato il valore del fondo, visto il canone generato dallo stesso. Inoltre, la procedura è prematura poiché è pendente un'azione di contestazione dell' elenco oneri, azione idonea a chiarire se può aver luogo una procedura con un doppio turno d'asta. Infine, la ricorrente rileva che la creditrice procedente ha ceduto i titoli che gravano il fondo, motivo per cui essa non ha più alcun interesse nella procedura esecutiva in questione, che dovrebbe decadere per mancanza di legittimazione della creditrice pignoratizia. L'unica finalità della procedura esecutiva è quella di ottenere un doppio turno d'asta per eliminare il diritto di superficie di cui la ricorrente è beneficiaria.\nCiò costituisce un manifesto abuso che non può essere tutelato."}