{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-124-2001_2001-06-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=05.06.2001&to_date=24.06.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=79&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-06-2001-7B-124-2001&number_of_ranks=243", "Checksum": "9ad870c620dd26d2be306cabbc4b2c23"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.124/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 18.06.2001 7B.124/2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.06.2001 7B.124/2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.06.2001 7B.124/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:33:13", "Checksum": "d675ae773222fb2d7fb781c4279d4fea", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.06.2001 7B.124/2001\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n[AZA 0/2]\n7B.124/2001\nCAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI\n****************************************\n18 giugno 2001\nComposizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,\nBianchi e Merkli.\nCancelliere: Piatti.\n________\nVisto il ricorso del 9 maggio 2001 presentato dalla A.________ S.A., Lugano, patrocinata dall'avv. Aldo Foglia, Lugano, contro la sentenza emanata il 20 aprile 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente alla Banca X.________ S.A., Basilea, patrocinata dall'avv. Carlo Postizzi, Lugano, alla B.________ S.A., patrocinata dall'avv. Francesco Naef, Lugano, e all'Ufficio di esecuzione di Lugano, in materia di elenco oneri;\nRitenuto in fatto :\nA.- Nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla Banca X.________ S.A. nei confronti della B.________ S.A., l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato agli interessati l'elenco oneri della particella n. YYY RFD di Agno di proprietà dell'escussa. Il 4 settembre 2000 l'Ufficio ha indicato alla A.________ S.A., beneficiaria di un diritto di superficie sul predetto fondo, che il creditore procedente aveva chiesto la messa all'incanto della particella gravata mediante doppio turno d'asta ex art. 142 LEF. Il 5 settembre 2000 la A.________ S.A. si è aggravata contro l'elenco oneri, del quale postulava un nuovo allestimento menzionante un diritto ad equa indennità ex art. 779d CC, e si è opposta alla richiesta di mettere il fondo all'incanto con un doppio turno d'asta. Con sentenza 20 aprile 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha congiunto le due procedure e ha respinto entrambi i rimedi.\nL'autorità di vigilanza ha rilevato che l'iscrizione nell' elenco oneri del diritto di superficie è conforme a quella risultante dal registro fondiario e che l'Ufficio non poteva effettuare le modifiche chieste dal beneficiario di tale diritto. Per il resto ha indicato che le cartelle ipotecarie detenute dalla creditrice procedente risultano essere state iscritte anteriormente al diritto di superficie, motivo per cui la richiesta di procedere al doppio turno d'asta ègiustificata.\nB.- Il 9 maggio 2001 la A.________ S.A. ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso con cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento dell'elenco oneri e della decisione di mettere il fondo gravato all'incanto mediante un doppio turno d'asta. Con risposta 30 maggio 2001 la Banca X.________ S.A. propone, in via principale, di dichiarare il rimedio irricevibile e in via subordinata di respingerlo, mentre l'8 giugno 2001 l'escussa si è rimessa al giudizio del Tribunale federale.\nConsiderando in diritto :\n1.- Contrariamente a quanto indicato dalla resistente, la ricorrente, quale titolare di un diritto di superficie menzionato nell'elenco oneri, è legittimata a impugnare quest'ultimo mediante un ricorso. Essa è pure legittimata ad opporsi alla richiesta di un creditore pignoratizio di mettere all'incanto il fondo in questione anche senza il diritto di superficie. Si può del resto rilevare che la stessa resistente riconosce un interesse economico e quindi di fatto alla ricorrente. Il ricorso, tempestivo, è pertanto in linea di principio ammissibile.\n2.- a) Secondo la ricorrente l'elenco oneri costituisce una sorta di fotografia degli oneri reali che gravano il fondo posto all'incanto. Fra questi deve pure figurare l'indennità in favore del superficiario prevista dall'art. 779d CC in caso di riversione, che può essere garantita da un'ipoteca legale. A torto l'autorità di vigilanza ha indirizzato la ricorrente a sollevare le censure concernenti tale indennità nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri, procedura che riguarda altre problematiche. Infine, non considerando tale indennità, l'Ufficio ha pure reso insicura la situazione giuridica al momento dell'aggiudicazione.\nb) Giusta l'\nart. 36 cpv. 2 RFF l'Ufficio non può rifiutare l'iscrizione né procedere a una modifica degli oneri che figurano all'estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati tempestivamente (\nDTF 121 III 24 consid. 2b). Con riferimento al diritto di superficie l'\nart. 779c CC indica che alla sua estinzione le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive. Secondo l'\nart. 779d CC il proprietario del fondo deve al superficiario un'equa indennità per le costruzioni devolute (cpv. 1); se l'indennità non è pagata né garantita, il superficiario può esigere che in vece del diritto di superficie cancellato, un'ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell'indennità dovuta (cpv. 2)."}