6. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Atteso che al gravame è stato conferito effetto sospensivo, il termine di cui all'art. 279 cpv. 2 LEF per chiedere il rigetto dell'opposizione o per promuovere l'azione di accertamento del credito inizia a decorrere dalla notifica della presente decisione al patrocinatore della ricorrente. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.