Anche il richiamo alla DTF 111 III 5 non soccorre la ricorrente. Nel caso in esame, contrariamente alla fattispecie posta a fondamento di tale sentenza, l'atto esecutivo non è stato intimato in Svizzera a un debitore domiciliato all'estero, ma è stato notificato all'estero alla sede della debitrice: l' art. 33 cpv. 2 LEF risulta pertanto applicabile al caso in esame (cfr. DTF 111 III 5 consid. 3a pag. 6). Ne segue che le autorità di esecuzione non hanno violato il diritto federale, ritenendo, in seguito alla concessione di un termine più lungo, tempestiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo.