5. In virtù dell' art. 33 cpv. 2 LEF un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento che abita all'estero. Con tale norma il legislatore ha ripreso e generalizzato quanto già previsto nella previgente LEF dall'art. 66 cpv. 5 (Messaggio concernente la revisione della LEF, FF 1991 III 1, pag. 33; cfr. inoltre sul prolungamento del termine per fare opposizione Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 30 all' art. 74 LEF).