Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG, applicabile per analogia alla presente procedura in virtù del rinvio contenuto nell'art. 81 OG, il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale a meno che siano state violate disposizione federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. In concreto, nella misura in cui la ricorrente si fonda su una fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata senza prevalersi di una violazione del diritto federale, il gravame si rivela di primo acchito inammissibile.