Ora, secondo i giudici cantonali, con la notifica del precetto esecutivo l'Ufficio non avrebbe dovuto accordare alla debitrice unicamente dieci giorni per fare opposizione, ma avrebbe dovuto concederle un termine pari al tempo impiegato per trasmetterle - all'estero - l'atto esecutivo. Atteso che il precetto è stato notificato 20 giorni dopo la sua stesura, l'opposizione fatta 13 giorni dopo la sua intimazione è tempestiva.