Essa ha però rilevato che, giusta l'art. 33 cpv. 2 LEF, alla parte interessata al procedimento che abita all'estero può essere riconosciuto un termine più lungo e che un atto di per sé tardivo, ma effettuato nel termine che avrebbe dovuto esserle fin dall'inizio assegnato, è da considerare tempestivo. Ora, secondo i giudici cantonali, con la notifica del precetto esecutivo l'Ufficio non avrebbe dovuto accordare alla debitrice unicamente dieci giorni per fare opposizione, ma avrebbe dovuto concederle un termine pari al tempo impiegato per trasmetterle - all'estero - l'atto esecutivo.