2. Con sentenza 29 aprile 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso con cui A.________ aveva chiesto l'accertamento dell'assenza di una tempestiva opposizione della debitrice al precetto esecutivo. L'autorità di vigilanza ha constatato che la dichiarazione di fare opposizione è avvenuta 13 giorni dopo la notifica del precetto, sebbene l'Ufficio avesse a tal fine unicamente accordato un termine di 10 giorni. Essa ha però rilevato che, giusta l'art. 33 cpv.