{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2003-06-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-122-2003_2003-06-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=15.06.2003&to_date=04.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=136&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-06-2003-7B-122-2003&number_of_ranks=293", "Checksum": "4cc65fa7a31dd22bb1521825acfc6663"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.122/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 26.06.2003 7B.122/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 26.06.2003 7B.122/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 26.06.2003 7B.122/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:03:46", "Checksum": "f64fb21f07ea8df98a0a303d6da3ec26", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 26.06.2003 7B.122/2003\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n5.\nIn virtù dell'\nart. 33 cpv. 2 LEF un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento che abita all'estero. Con tale norma il legislatore ha ripreso e generalizzato quanto già previsto nella previgente LEF dall'art. 66 cpv. 5 (Messaggio concernente la revisione della LEF, FF 1991 III 1, pag. 33; cfr. inoltre sul prolungamento del termine per fare opposizione Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 30 all'\nart. 74 LEF). La concessione di una proroga o di un termine più lungo è una questione che rientra nell'apprezzamento delle autorità di esecuzione (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 21 in fine all'\nart. 33 LEF; Messaggio, loc. cit.), motivo per cui il Tribunale federale può unicamente intervenire nei casi di eccesso o abuso (\nart. 19 cpv. 1 LEF). Per quanto attiene alla sua commisurazione, la prassi ha stabilito che si giustifica prendere in considerazione la durata ordinaria del trasporto di invii postali dal paese di residenza del debitore verso la Svizzera ed estendere il termine in tale misura (\nDTF 106 III 1 consid. 2 pag. 4). Giova infine osservare che l'Ufficiale può pure concedere una proroga in modo tacito, considerando ad esempio valida un'opposizione comunicata dopo il termine di 10 giorni (\nDTF 91 III 1 consid. 4 pag. 6).\nIn concreto occorre innanzi tutto rilevare che, apponendo l'opposizione sul precetto esecutivo, l'Ufficiale ha implicitamente esteso di tre giorni il termine assegnato in precedenza. Atteso che il precetto esecutivo è stato notificato alla debitrice nei Caraibi, l'Ufficiale non ha abusato del suo potere di apprezzamento, riconoscendo un siffatto prolungamento del termine, tanto più che il termine di 10 giorni scadeva venerdì 28 febbraio 2003, motivo per cui una qualsiasi proroga avrebbe incluso al minimo 3 giorni supplementari (cfr.\nart. 31 cpv. 3 LEF). Anche il richiamo alla\nDTF 111 III 5 non soccorre la ricorrente. Nel caso in esame, contrariamente alla fattispecie posta a fondamento di tale sentenza, l'atto esecutivo non è stato intimato in Svizzera a un debitore domiciliato all'estero, ma è stato notificato all'estero alla sede della debitrice: l'\nart. 33 cpv. 2 LEF risulta pertanto applicabile al caso in esame (cfr.\nDTF 111 III 5 consid. 3a pag. 6). Ne segue che le autorità di esecuzione non hanno violato il diritto federale, ritenendo, in seguito alla concessione di un termine più lungo, tempestiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo.\n6.\nDa quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Atteso che al gravame è stato conferito effetto sospensivo, il termine di cui all'art. 279 cpv. 2 LEF per chiedere il rigetto dell'opposizione o per promuovere l'azione di accertamento del credito inizia a decorrere dalla notifica della presente decisione al patrocinatore della ricorrente. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n1.\nNella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2.\nIl termine di cui all'art. 279 cpv. 2 LEF inizia a decorrere dalla notifica della presente sentenza al patrocinatore della ricorrente.\n3.\nComunicazione al patrocinatore della ricorrente, al patrocinatore della controparte (B.________ Ltd, Tortola (Isole Vergini Britanniche), patrocinata dall'avv. Luca Trisconi, Studio legale Barchi e Associati, via S. Balestra 17, 6901 Lugano), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nLosanna, 26 giugno 2003\nIn nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\ndel Tribunale federale svizzero\nLa presidente: Il cancelliere:"}