{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2003-06-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-122-2003_2003-06-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=15.06.2003&to_date=04.07.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=136&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-06-2003-7B-122-2003&number_of_ranks=293", "Checksum": "4cc65fa7a31dd22bb1521825acfc6663"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.122/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 26.06.2003 7B.122/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 26.06.2003 7B.122/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 26.06.2003 7B.122/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:03:46", "Checksum": "f64fb21f07ea8df98a0a303d6da3ec26", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 26.06.2003 7B.122/2003\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.122/2003 /viz\nSentenza del 26 giugno 2003\nCamera delle esecuzioni e dei fallimenti\nComposizione\nGiudici federali Escher, presidente,\nMeyer, Hohl,\ncancelliere Piatti.\nParti\nA.________,\nricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,\nvia Somaini 10/Via P. Lucchini, casella postale 3406, 6901 Lugano,\ncontro\nCamera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.\nOggetto\ntempestività dell'opposizione,\nricorso del 19 maggio 2003 contro la decisione emanata il 29 aprile 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nRitenuto in fatto e considerando in diritto:\n1.\nA.________ ha chiesto e ottenuto un sequestro nei confronti della B.________ Ltd. Ad istanza della sequestrante, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha steso il 28 gennaio 2003 un precetto esecutivo, che ha trasmesso in via rogatoriale alla sede della sequestrata a Tortola (Isole Vergini Britanniche), dove è stato notificato il 18 febbraio 2003 presso C.________ Limited. Questa ha spedito alla sua succursale di Ginevra il precetto esecutivo, che è poi stato consegnato all'attuale patrocinatore della debitrice. Quest'ultimo si è recato al summenzionato Ufficio di esecuzione lunedì 3 marzo 2003 con l'originale del precetto su cui è stata indicata quale data di notifica il 3 marzo 2003 e apposta l'opposizione formulata seduta stante dal legale.\n2.\nCon sentenza 29 aprile 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso con cui A.________ aveva chiesto l'accertamento dell'assenza di una tempestiva opposizione della debitrice al precetto esecutivo. L'autorità di vigilanza ha constatato che la dichiarazione di fare opposizione è avvenuta 13 giorni dopo la notifica del precetto, sebbene l'Ufficio avesse a tal fine unicamente accordato un termine di 10 giorni. Essa ha però rilevato che, giusta l'art. 33 cpv. 2 LEF, alla parte interessata al procedimento che abita all'estero può essere riconosciuto un termine più lungo e che un atto di per sé tardivo, ma effettuato nel termine che avrebbe dovuto esserle fin dall'inizio assegnato, è da considerare tempestivo. Ora, secondo i giudici cantonali, con la notifica del precetto esecutivo l'Ufficio non avrebbe dovuto accordare alla debitrice unicamente dieci giorni per fare opposizione, ma avrebbe dovuto concederle un termine pari al tempo impiegato per trasmetterle - all'estero - l'atto esecutivo. Atteso che il precetto è stato notificato 20 giorni dopo la sua stesura, l'opposizione fatta 13 giorni dopo la sua intimazione è tempestiva.\n3.\nCon ricorso del 19 maggio 2003 al Tribunale federale A.________ postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento sia della decisione dell'autorità di vigilanza sia dell'opposizione interposta al precetto esecutivo. La ricorrente sostiene che nella fattispecie non sono dati i presupposti che giustificano l'applicazione dell'art. 33 cpv. 2 LEF, poiché già al momento in cui era stato spiccato il precetto esecutivo, la debitrice era assistita da legali svizzeri. Inoltre, l'escussa avrebbe dovuto tutelare da sé i propri interessi e chiedere, qualora lo avesse ritenuto necessario, una proroga del termine senza pretendere che l'Ufficio vi procedesse di sua sponte.\nIl 22 maggio 2003 la presidente della Camera adita ha conferito, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame.\nNelle proprie osservazioni del 3 giugno 2003 la B.________ Ltd propone la reiezione del ricorso.\n4.\nLa decisione dell'autorità cantonale - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento (art. 19 cpv. 1 LEF).\n4.1 Il ricorso, consegnato alla posta lunedì 19 maggio 2003, è stato interposto in tempo utile (art. 32 cpv. 2 OG e art. 1 della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato), atteso che la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della creditrice ricorrente il 7 maggio 2003. Esso si rivela in linea di principio ammissibile, poiché diretto contro una decisione con cui l'autorità di vigilanza ha riconosciuto la tempestività dell'opposizione a un precetto fatto spiccare dalla stessa ricorrente.\n4.2 Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG, applicabile per analogia alla presente procedura in virtù del rinvio contenuto nell'art. 81 OG, il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale a meno che siano state violate disposizione federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. In concreto, nella misura in cui la ricorrente si fonda su una fattispecie che non risulta dalla sentenza impugnata senza prevalersi di una violazione del diritto federale, il gravame si rivela di primo acchito inammissibile. Ciò vale segnatamente per le disquisizioni ricorsuali concernenti l'asserita assistenza di un avvocato svizzero nel periodo antecedente la notifica del precetto.\n"}