Egli non indica il motivo per cui la conclusione dell'autorità di vigilanza, secondo cui il rimedio cantonale era tardivo, violerebbe il diritto federale. Il ricorrente non spende poi nemmeno una riga per spiegare la ragione per cui l'invito di ritirare i beni mobili pignorati presso l'Ufficio non sarebbe conforme alla LEF e pare misconoscere che l'Ufficio procederà alla loro distruzione solo nel caso in cui egli non dovesse recuperarli entro il termine assegnato. 5. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.