È pertanto di solare evidenza che il rimedio cantonale è stato accolto anche se parzialmente per motivi diversi da quelli indicati nel gravame. 5.- Da quanto precede segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e va respinto. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili della sede federale (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto. 2. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.