L'importo versato non potendo essere individualizzato, non può nemmeno essere sequestrato. Una richiesta in tal senso è pertanto nulla. b) Il ricorrente asserisce invece che il bene esiste e che occorre esaminare la sua designazione quale "somma di denaro", che in concreto è più che sufficiente, poiché la designazione generica di valori patrimoniali da sequestrare è stata ammessa sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina. c) Per costante giurisprudenza l'Ufficio non può essere costretto a sequestrare beni inesistenti, né sequestrare beni non indicati nel decreto di sequestro ( DTF 107 III 33 consid. 4 e rinvii; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed.