a) Giusta l'art. 22 cpv. 1 LEF l'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche qualora la decisione dell'ufficio di esecuzione o dei fallimenti non sia stata impugnata. È vero che con la revisione della LEF è stata introdotta la procedura di opposizione al decreto di sequestro. Tuttavia l'esistenza di tale procedura non obbliga l'ufficio ad eseguire un sequestro nullo (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, ZSR, 1997, pag. 489) né impedisce all'autorità di vigilanza di constatare l'eventuale nullità dell'esecuzione di un sequestro. b) In virtù dell'art. 79 cpv.