Il 25 maggio 2000, il Presidente della Camera adita ha conferito, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame. Con risposta 7 giugno 2000 C.________ propone la reiezione del ricorso. Presso l'UBS di Lugano non esistono né un credito né una somma in contanti di proprietà della B.________ GmbH, motivo per cui non è possibile eseguire il sequestro. Inoltre per ammissione stessa del creditore e per evidenza manifesta i beni appartengono ad un terzo. Infine, pure il fatto che il sequestro è stato manifestamente ottenuto in violazione del principio della buona fede, costituisce un ulteriore motivo che ne giustifica la nullità. Considerando in diritto : 1.- a) Giusta l'art. 22 cpv.