{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-116-2000_2000-07-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=30.06.2000&to_date=19.07.2000&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=131&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-07-2000-7B-116-2000&number_of_ranks=163", "Checksum": "231ba801c8703309d461b9b900728658"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.116/2000"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 04.07.2000 7B.116/2000"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 04.07.2000 7B.116/2000"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 04.07.2000 7B.116/2000"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 19:31:50", "Checksum": "4bdfe21236e78591cfc26ddafc4831aa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 04.07.2000 7B.116/2000\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n\nb) In virtù dell'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da questa violate e in che consiste la violazione. Se e nella misura in cui il ricorrente ha pure inteso chiedere l'annullamento della decisione cantonale per quanto riguarda l'inesistenza di un credito della B.________ GmbH, il ricorso, totalmente silente sulla questione, si rivela inammissibile per carenza di motivazione.\n2.- a) L'autorità di vigilanza ha ritenuto che non sussiste alcuna somma in contanti di fr. 537'000.-- di proprietà della B.________ depositata sul conto cliente della controparte. La somma versata appartiene alla banca, poiché la persona che deposita o investe una somma di denaro su un conto bancario (deposito irregolare ai sensi dell'art. 481 CO o mutuo giusta l'art. 312 CO) ne perde la proprietà e il possesso che passano al depositario risp. mutuario. L'importo versato non potendo essere individualizzato, non può nemmeno essere sequestrato. Una richiesta in tal senso è pertanto nulla.\nb) Il ricorrente asserisce invece che il bene esiste e che occorre esaminare la sua designazione quale \"somma di denaro\", che in concreto è più che sufficiente, poiché la designazione generica di valori patrimoniali da sequestrare è stata ammessa sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.\nc) Per costante giurisprudenza l'Ufficio non può essere costretto a sequestrare beni inesistenti, né sequestrare beni non indicati nel decreto di sequestro (\nDTF 107 III 33 consid. 4 e rinvii; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 51 n. 50).\nOra, in concreto, il ricorrente pare misconoscere che in virtù dei vincolanti accertamenti dell'autorità di vigilanza (combinati\nart. 81 e 63 cpv. 2 OG), egli ha chiesto il sequestro della somma in contanti di fr. 537'000.--. Così facendo egli non ha affatto designato in modo generico i beni da sequestrare, ma, al contrario, ha specificato l'oggetto del sequestro. Poiché nemmeno il ricorrente pretende nel proprio rimedio che presso l'istituto di credito vi sia la predetta somma di denaro in contanti quale bene individualizzato, la censura si rivela infondata.\n3.- Il ricorrente afferma poi che l'autorità di vigilanza ha fatto uso di un potere d'esame che non le compete, vagliando l'appartenenza dei beni da sequestrare, quando ha dichiarato nulla l'esecuzione del sequestro, anche nell'eventualità di un prelievo da parte dell'avv.\nC.________, poiché tale somma, di proprietà della banca, diverrebbe di proprietà del legale e non della B.________ GmbH.\nIl sequestro dev'essere eseguito sui beni del debitore.\nLa giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che esso si rivela nullo qualora tocchi beni, che non sono palesemente di proprietà del debitore. Infatti, il sequestro deve aver per oggetto il patrimonio del debitore (\nDTF 107 III 33 consid. 4 pag. 38 con rinvii; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 51 n. 50) e per la sua esecuzione si applicano per analogia le norme concernenti il pignoramento (\nart. 275 LEF). Ne segue che l'autorità di vigilanza non ha violato il diritto federale, dichiarando nullo un sequestro che manifestamente non è diretto contro beni di proprietà del debitore.\n4.- Infine il ricorrente chiede che il dispositivo n. 1, in cui l'autorità di vigilanza indica che il ricorso dell'avv. C.________ è accolto, sia annullato. Egli osserva che l'esecuzione del sequestro è stata dichiarata nulla per motivi evocati d'ufficio e non per quelli fatti valere nel rimedio cantonale. La critica è speciosa. Con la dichiarazione di nullità dell'esecuzione del sequestro sono pure state annullate le diffide impugnate dal predetto legale. È pertanto di solare evidenza che il rimedio cantonale è stato accolto anche se parzialmente per motivi diversi da quelli indicati nel gravame.\n5.- Da quanto precede segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e va respinto.\nNon si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili della sede federale (art. 20a cpv. 1 LEF).\nPer questi motivi\nla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\npronuncia :\n1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto.\n2. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.\nLosanna, 4 luglio 2000 MDE\nIn nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti\ndel TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:\nIl Presidente,\nIl Cancelliere,"}